Testo di
legge: affidamento condiviso.
Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L´articolo 155 del codice
civile è sostituito dal
seguente:
“Art. 155. - (Provvedimenti
riguardo ai figli) – Anche in
caso di separazione personale
dei genitori il figlio minore ha
il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e
continuativo con ciascuno di
essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da
entrambi e di conservare
rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale.Per
realizzare la finalità indicata
dal primo comma, il giudice che
pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i
provvedimenti relativi alla
prole con esclusivo riferimento
all´interesse morale e materiale
di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli
minori restino affidati a
entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i
figli sono affidati, determina i
tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun
genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui
ciascuno di essi deve
contribuire al mantenimento,
alla cura, all´istruzione e
all´educazione dei figli. Prende
atto, se non contrari
all´interesse dei figli, degli
accordi intervenuti tra i
genitori. Adotta ogni altro
provvedimento relativo alla
prole.
La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli
relative all´istruzione,
all´educazione e alla salute
sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità,
dell´inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In
caso di disaccordo la decisione
è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori
esercitino la potestà
separatamente.
Salvo accordi diversi
liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori
provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al
proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalità,
da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del
figlio;
2) il tenore di vita goduto dal
figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di
entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei
compiti domestici e di cura
assunti da ciascun genitore.
L´assegno è automaticamente
adeguato agli indici ISTAT in
difetto di altro parametro
indicato dalle parti o dal
giudice.
Ove le informazioni di carattere
economico fornite dai genitori
non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone
un accertamento della polizia
tributaria sui redditi e sui
beni oggetto della
contestazione, anche se
intestati a soggetti diversi”.
2. Dopo l´articolo 155 del
codice civile, come sostituito
dal comma 1 del presente
articolo, sono inseriti i
seguenti:
“Art. 155-bis. - (Affidamento a
un solo genitore e opposizione
all´affidamento condiviso) – Il
giudice può disporre
l´affidamento dei figli ad uno
solo dei genitori qualora
ritenga con provvedimento
motivato che l´affidamento
all´altro sia contrario
all´interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in
qualsiasi momento, chiedere
l´affidamento esclusivo quando
sussistono le condizioni
indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda,
dispone l´affidamento esclusivo
al genitore istante, facendo
salvi, per quanto possibile, i
diritti del minore previsti dal
primo comma dell´articolo 155.
Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il
giudice può considerare il
comportamento del genitore
istante ai fini della
determinazione dei provvedimenti
da adottare nell´interesse dei
figli, rimanendo ferma
l´applicazione dell´articolo 96
del codice di procedura civile.
Art. 155-ter. - (Revisione delle
disposizioni concernenti
l´affidamento dei figli) – I
genitori hanno diritto di
chiedere in ogni tempo la
revisione delle disposizioni
concernenti l´affidamento dei
figli, l´attribuzione
dell´esercizio della potestà su
di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla
misura e alla modalità del
contributo.
Art. 155-quater. – (Assegnazione
della casa familiare e
prescrizioni in tema di
residenza) – Il godimento della
casa familiare è attribuito
tenendo prioritariamente conto
dell´interesse dei figli.
Dell´assegnazione il giudice
tiene conto nella regolazione
dei rapporti economici tra i
genitori, considerato
l´eventuale titolo di proprietà.
Il diritto al godimento della
casa familiare viene meno nel
caso che l´assegnatario non
abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare
o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Il
provvedimento di assegnazione e
quello di revoca sono
trascrivibili e opponibili a
terzi ai sensi dell´articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi
cambi la residenza o il
domicilio, l´altro coniuge può
chiedere, se il mutamento
interferisce con le modalità
dell´affidamento, la
ridefinizione degli accordi o
dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies. -
(Disposizioni in favore dei
figli maggiorenni) – Il giudice,
valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di
un assegno periodico. Tale
assegno, salvo diversa
determinazione del giudice, è
versato direttamente all´avente
diritto.
Ai figli maggiorenni portatori
di handicap grave ai sensi
dell´articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore
dei figli minori.
Art. 155-sexies. - (Poteri del
giudice e ascolto del minore) –
Prima dell´emanazione, anche in
via provvisoria, dei
provvedimenti di cui
all´articolo 155, il giudice può
assumere, ad istanza di parte o
d´ufficio, mezzi di prova. Il
giudice dispone, inoltre,
l´audizione del figlio minore
che abbia compiuto gli anni
dodici e anche di età inferiore
ove capace di discernimento.
Qualora ne ravvisi l´opportunità,
il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, può
rinviare l´adozione dei
provvedimenti di cui
all´articolo 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di
esperti, tentino una mediazione
per raggiungere un accordo, con
particolare riferimento alla
tutela dell´interesse morale e
materiale dei figli”.
Art. 2.
(Modifiche al codice di
procedura civile)
1. Dopo il terzo comma
dell´articolo 708 del codice di
procedura civile, è aggiunto il
seguente:
“Contro i provvedimenti di cui
al terzo comma si può proporre
reclamo con ricorso alla corte
d´appello che si pronuncia in
camera di consiglio. Il reclamo
deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla
notificazione del
provvedimento”.
2. Dopo l´articolo 709-bis del
codice di procedura civile, è
inserito il seguente:
“Art. 709-ter. - (Soluzione
delle controversie e
provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni) – Per
la soluzione delle controversie
insorte tra i genitori in ordine
all´esercizio della potestà
genitoriale o delle modalità
dell´affidamento è competente il
giudice del procedimento in
corso. Per i procedimenti di cui
all´articolo 710 è competente il
tribunale del luogo di residenza
del minore.
A seguito del ricorso, il
giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio
al minore od ostacolino il
corretto svolgimento delle
modalità dell´affidamento, può
modificare i provvedimenti in
vigore e può, anche
congiuntamente:
1) ammonire il genitore
inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti del
minore;
3) disporre il risarcimento dei
danni, a carico di uno dei
genitori, nei confronti
dell´altro;
4) condannare il genitore
inadempiente al pagamento di una
sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75
euro a un massimo di 5.000 euro
a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal
giudice del procedimento sono
impugnabili nei modi ordinari”.
Art. 3.
(Disposizioni penali)
1. In caso di violazione degli
obblighi di natura economica si
applica l´articolo 12-sexies
della legge 1º dicembre 1970, n.
898.
Art. 4.
(Disposizioni finali)
1. Nei casi in cui il decreto di
omologa dei patti di separazione
consensuale, la sentenza di
separazione giudiziale, di
scioglimento, di annullamento o
di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già
stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente
legge, ciascuno dei genitori può
richiedere, nei modi previsti
dall´articolo 710 del codice di
procedura civile o dall´articolo
9 della legge 1º dicembre 1970,
n. 898, e successive
modificazioni, l´applicazione
delle disposizioni della
presente legge.
2. Le disposizioni della
presente legge si applicano
anche in caso di scioglimento,
di cessazione degli effetti
civili o di nullità del
matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli
di genitori non coniugati.
Art. 5.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall´attuazione della
presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. |