Art. 1 - Titolo di sociologo
1. Il titolo e l'esercizio della professione di sociologo spettano a coloro che sono iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 ovvero ai cittadini stranieri regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.
Art. 2 - Professione di sociologo
1. Le attività oggetto della professione di sociologo si fondano su metodologie e su tecniche specifiche volte allo studio, alla ricerca, alla consulenza, alla progettazione, all'analisi, alla valutazione empirica ed all'intervento sui fenomeni, sui processi, sulle strutture, sulle aggregazioni, sui gruppi, sulle organizzazioni e sulle istituzioni sociali, nonché all'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica, sui modelli di comportamento, sugli stili di vita, sugli orientamenti di valore della totalità della società o di suoi segmenti.
2. La professione di sociologo si svolge attraverso la ricerca, l'analisi e la pratica sociologiche aventi come oggetto le dinamiche sociali e comunicative relative a soggetti in relazione tra loro o con strutture e sistemi culturali, economici, politici e sociali, l'individuazione degli obiettivi e dei pro cessi decisionali e l'indagine sugli orientamenti dell'opinione pubblica.
3. La professione di sociologo include le attività di ricerca, di sperimentazione, di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di organizzazione, di valutazione, di formazione, di didattica e di consulenza, senza pregiudizio di quanto puó formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e di regolamenti.
Art. 3. - Albo professionale - Esercizio della professione
1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui all'articolo 4, é istituito l'albo professionale dei sociologi, di seguito denominato "albo".
2. Gli iscritti ad un albo regionale o provinciale hanno facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.
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