Art. 4 - Ordine regionale e provinciale
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d
Art. 5 - Organi dell'ordine
1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il consiglio dell'ordine, il presidente del consiglio, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l'assemblea, composta dagli iscritti all'albo.
Art. 6 - Composizione del consiglio dell'ordine
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale é composto da cinque membri se gli iscritti all'albo non superano i cento, da sette se gli iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
2. I componenti del consiglio sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
3. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 7 - Attribuzioni del consiglio dell'ordine
1. Il consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere; b) cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; c) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa; e) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'albo al Ministero di grazia e giustizia ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il consiglio stesso; f) designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale; g) adotta i provvedimenti disciplinari; h) dichiara la decadenza dei consiglieri; i) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale a carico degli iscritti, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292; j) sospende dall'albo l'iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine e al consiglio nazionale; k) vigila per la tutela del titolo di sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; n) promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.
Art. 8 - Scioglimento del consiglio
1. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del consiglio: a) qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22; b) qualora il consiglio non sia in grado di funzionare; c) in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi; d) qualora ricorrano ulteriori gravi motivi. e) In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio previa revisione dell'albo. f) Il commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due membri e non piú di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 9 - Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni riguardanti gli iscritti.
2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del consiglio e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, alla emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.
Art. 10 - Assemblea
1. L'assemblea é convocata dal presidente ed é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà piú uno degli iscritti all'albo e in seconda convocazione, che non puó aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà piú uno dei presenti, esclusi gli astenuti.
3. L'assemblea é convocata: a) per l'elezione del consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22; b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; c) in sessione straordinaria qualora il presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il consiglio o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'albo.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera c, presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'albo.
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