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TESTO INTEGRALE DELL'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI SOCIOLOGO

 

CAPO III - CONSIGLIO NAZIONALE 


Art. 11 - Consiglio nazionale 

1. Gli ordini regionali e provinciali dei sociologi costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi é composto da tanti membri quanti sono i consigli regionali e provinciali, eletti dai consigli stessi tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22.
3. I membri del consiglio nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili. Fino all'insediamento del nuovo consiglio rimane in carica quello uscente. 
4. La carica di membro del consiglio nazionale é incompatibile con quella di membro del consiglio di un ordine regionale o provinciale. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione al consiglio nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente del consiglio regionale o provinciale. 

Art. 12 - Organi del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del consiglio piú anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità, il piú anziano per età.
2. Il presidente del consiglio nazionale ha la rappresentanza del consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne é fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri. 

Art. 13 - Attribuzioni del consiglio nazionale 

1. Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: a) esprime, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione; b) coordina e promuove le attività dei consigli regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti; c) esprime parere sulla istituzione di nuovi consigli, sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa nomina di commissari straordinari; d) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale; e) determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti agli albi avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292; f) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei consigli stessi; g) propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del Ministro di grazia e giustizia; h) predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite referendum e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste adeguate forme di rappresentanza dei clienti e degli utenti; i) promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale ed il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali. 
2. Le decisioni del consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla relativa adozione, agli interessati, al consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui al comma 1, lettera f) al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero di grazia e giustizia. 

Art. 14 - Vigilanza sull'esercizio della professione 

1. L'ordine dei sociologi é posto sotto l'alta vigilanza del Ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di grazia e giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari relative alla professione di sociologo; a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso. 

CAPO 3 - ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'ALBO 

Art. 15 - Requisiti per l'iscrizione all'albo 

1. Per essere iscritti all'albo di cui all'articolo 3 é necessario: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il quale sussista trattamento di reciprocità; b) godere dei diritti civili; c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della Professione di sociologo ai sensi dell'articolo 16; d) avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui albo si chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che comportano la radiazione dall'albo. 

Art. 16 - Abilitazione all'esercizio professionale 

1. Per essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di sociologo é necessario: a) avere conseguito il diploma di laurea in sociologia, in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali, con obbligo, per quanti conseguano il diploma di laurea nelle citate discipline successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di superare almeno otto annualità di esame o equivalenti in discipline sociologiche di cui ai settori scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla vigente normativa; ovvero uno specifico diploma di laurea equipollente presso una università di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità; b) essere in possesso di documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di un tirocinio pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non inferiore ad un anno continuativo, salve le interruzioni dovute a maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva o, in alternativa, aver conseguito presso le università il dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-professionale, nonché l'attestazione del medesimo tirocinio sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 17 - Divieto di iscrizione in piú albi 

1. Non é consentita l'iscrizione in piú albi regionali o provinciali dei sociologi. 

Art. 18 - Cancellazione dall'albo - Sospensione per morosità 

1. Il consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all' articolo 15, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), puó essere sospeso dall'albo. La sospensione per morosità non é soggetta a limiti di durata ed é revocata con provvedimento del consiglio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'albo possono chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione. 


Art. 19 - Comunicazione delle deliberazioni

1. Le decisioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o rei scrizione all'albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al consiglio nazionale, al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 20 - Sanzioni disciplinari

1. Agli iscritti all'albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono: a) l'avvertimento, inflitto con lettera del presidente del consiglio dell'ordine nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla. Entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione l'interessato puó chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare; b) la censura, inflitta con deliberazione del consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale; c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni; d) la radiazione. 
3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni. 

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