Art. 21 - Disposizioni transitorie
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un commissario che provvede alla formazione dell'albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 23.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), é consentita l'iscrizione all'albo previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3: a) dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o straniere purché appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche; b) dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali che possano dimostrare di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali cui all'articolo 2 presso enti o istituzioni pubblici o privati.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le norme concernenti lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge é bandita una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed esami, alla quale sono ammessi, a domanda, coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea, conseguito al termine di un corso di durata legale non inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che documentino di avere svolto dopo il conseguimento della laurea, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di sociologo corrispondente ai contenuti professionali di cui all'articolo 2 presso enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero che abbiano conseguito presso le università un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4 é rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze economiche e sociali o in discipline economiche e sociali immatricolati al relativo corso di laurea entro la data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso della documentazione attestante l'effettuazione del tirocinio pratico-professionale di cui all'articolo 16.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 22, il commissario di cui al presente articolo indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali. A tali fini il commissario provvede alla nomina di un presidente di seggio, di un vicepresidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'elezione dei componenti del consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo inferiore a dieci anni.
Art. 22 - Regolamento di esecuzione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) le modalità di elezione del consiglio regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che qualora il numero dei membri del consiglio da sostituire superi la metà piú uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero consiglio;
c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;
d) la fusione di piú ordini e la istituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio nazionale;
e) il quorum per la validità delle riunioni del consiglio regionale o provinciale, nonché del consiglio nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà piú uno dei componenti; i criteri per la validità delle deliberazioni dei medesimi consigli, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del presidente, salve le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione piú favorevole all'incolpato;
f) i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10;
g) le modalità di elezione del consiglio nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'albo, nonché le ipotesi e le modalità di reiscrizione all'albo;
i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
j) i ricorsi contro le decisioni del consiglio regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e reiscrizione all'albo, nonché in materia di eleggibilità e di regolarità delle perazioni elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del consiglio nazionale.
Art. 23 - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo dei sociologi si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'albo medesimo, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
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